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Farmaci veterinari in vigore il Regolamento UE 2022/1644

Farmaci veterinari in vigore il Regolamento UE 2022/1644

È entrato in vigore il 15 dicembre 2022 il Regolamento Delegato 2022/1644 che governa i controlli ufficiali sull’utilizzo di sostanze farmacologicamente attive negli animali DPA (destinati alla produzione di alimenti). Sono così scadute le misure transitorie che, fino al 14 dicembre 2022, avevano consentito alle autorità competenti di svolgere tali controlli sui residui conformemente alla direttiva 96/23/CE.

Gli Stati membri dell’UE ora sono tenuti a controllare l’uso di queste sostanze farmacologiche, autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, nonché la presenza di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui.

Il Regolamento stabilisce, tra le altre cose, le modalità di prelievo dei campioni durante le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione. Definisce inoltre le combinazioni di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti che gli Stati devono sottoporre a campionamento. Si specifica, infine, la strategia di campionamento, i criteri per definire il contenuto dei piani nazionali basati sul rischio e dei piani nazionali di sorveglianza.

Le sostanze da controllare

L’Allegato 1 del Regolamento elenca le sostanze attive da controllare, distinte tra due gruppi:

Gruppo A
Sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate negli animali destinati alla produzione di alimenti

  • sostanze ad azione ormonica e tireostatica e sostanze ß-agoniste il cui uso è vietato.
  • sostanze non autorizzate per l’uso nei mangimi degli animali destinati alla produzione di alimenti.

GRUPPO B
Sostanze farmacologicamente attive autorizzate per l’uso negli animali destinati alla produzione di alimenti.

  • Antimicrobiche.
  • Insetticidi.
  • Fungicidi.
  • antielmintici e altri agenti antiparassitari.
  • tranquillanti.
  • antinfiammatori non steroidei (AINS).
  • corticosteroidi e glucocorticoidi.
  • altre sostanze farmacologicamente attive, coccidiostatici e istomonostatici.

Quando parla di “residuo”, la Commissione intende il residuo di sostanze ad azione farmacologica, di loro prodotti di trasformazione, di loro prodotti di degradazione, nonché di altre sostanze correlate presenti negli animali o nei prodotti di origine animale. I tenori e i limiti massimi di residui di queste sostanze sono stabiliti dalla normativa dell’Unione Europea.

I campionamenti

Il Regolamento stabilisce anche la strategia di campionamento e i piani nazionali di controllo, sia quelli basati sul rischio sia quelli randomizzati e, infine, quelli relativi alle importazioni da Paesi Terzi.

Consulta il Regolamento completo